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Uffici Metrici

A partire dal gennaio 2000, gli Uffici metrici provinciali, fino ad allora uffici periferici del Ministero dell’Industria Commercio ed Artigianato, sono entrati a far parte delle Camere di commercio delle rispettive Province, in attuazione del decentramento di funzioni e strutture dello Stato ad Enti locali, previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112. Tale Decreto, all’art. 20, disponeva che presso ciascun ente fosse individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela della salute e della fede pubblica, con particolare riferimento al controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura.

Si è inteso così potenziare il ruolo dell’ente camerale quale interlocutore di riferimento per il sistema delle imprese in ambito provinciale e quale soggetto imparziale addetto alla regolazione del mercato ed alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Presso molte Camere di commercio, l’Ufficio metrico è stato inserito, coerentemente con la natura delle funzioni svolte, nell’ambito del servizio di Regolazione del Mercato, affiancando così altre importanti funzioni acquisite nello stesso periodo dalle Camere di commercio in materia di tutela del consumatore e della trasparenza del mercato.

Il passaggio degli uffici metrici e delle relative funzioni alle Camere di commercio è stato accompagnato e seguito da una considerevole evoluzione nella normativa del settore, il cui nucleo principale risaliva in gran parte ad un arco di anni che va dal 1890 al 1909 (come il Testo unico delle leggi metriche R.D. 7088 del 23 agosto 1890, il “Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure" approvato con R.D. del 12/06/1902 n.226, e il R.D. 31 gennaio 1909 n.242 “Approvazione del regolamento del servizio metrico”).

Tale evoluzione ha rinnovato profondamente procedure in gran parte divenute ormai anacronistiche, aprendo la strada a modalità del tutto nuove nella organizzazione dei servizi di istituto.

I compiti attribuiti alle Camere di commercio e precedentemente assegnati agli ispettori metrici ministeriali:

  • verificazione prima degli strumenti nuovi o rimessi a nuovo prima della loro messa in uso (laddove applicabile);
  • rilegalizzazione - che corrisponde ad una verificazione prima semplificata - su strumenti già in uso che hanno subito un intervento da parte di personale specializzato ed ai quali sono stati rimossi i sigilli;
  • collaudo di posa in opera che si traduce in una verificazione prima semplificata dello strumento (in quanto già sottoposto alla verificazione prima nell’officina del fabbricante), eseguita, nei casi previsti, sul luogo di funzionamento dello strumento; esso viene eseguito in casi si strumento per sua natura fisso o che comunque deve essere verificato sul luogo di esercizio;
  • verificazione periodica;
  • assegnazione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi agli operatori del settore che ne abbiamo diritto;
  • saggio dei metalli preziosi;
  • verifica dell’idoneità alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi per attività commerciali con annesso laboratorio, attraverso sopralluoghi effettuati per accertare l’esistenza di idoneo laboratorio al fine della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi;
  • controllo statistico degli imballaggi preconfezionati;
  • vigilanza sulle officine di montaggio e riparazione dei tachigrafi;
  • sorveglianza casuale e senza preavviso degli strumenti metrici in uso;
  • accertamento delle violazioni delle norme sulla metrologia legale.

 L'Ufficio Metrico provvede inoltre a:

  • iscrizione degli Utenti metrici nell'apposito elenco;
  • autorizzazione dei Laboratori (ai sensi del D.M. 10 dicembre 2001) che intendono effettuare la verifica periodica degli strumenti metrici.