DIRETTIVA 4 agosto 2011 SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ECCETTO GAS LIQUEFATTI)
· Il controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto;
· Il controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE dello strumento alla recitata direttiva, o di una sua copia (1 ), e del libretto metrologico, se già rilasciato;
· Il controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico;
· L’esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema di misura;
· La verifica del rispetto degli errori massimi tollerati;
· La verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantità, ove presenti
· La verifica della tenuta del sistema idraulico a valle del misuratore;
· La verifica del raggiungimento della portata massima;
· Le prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD).
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